Autorizzazione ambientale integrata (AIA)

L’autorizzazione integrata ambientale (AIA) é il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, che costituisce l’attuale recepimento della direttiva comunitaria 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC).

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 29-quattuordecies del citato D. Lgs. n. 152/06, tale autorizzazione é necessaria per poter esercire le attività specificate nell’allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto e di fatto sostituisce ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale.

A seconda dell’attività svolta l’AIA può essere rilasciata dallo Stato (Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare) o dalle Regioni.

I principi generali che devono essere considerati nell’autorizzazione ambientale integrata sono:

  • devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
  • non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
  • deve essere evitata la produzione di rifiuti; in caso contrario i rifiuti sono recuperati, o ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l’impatto sull’ambiente;
  • l’energia deve essere utilizzata in modo efficace;
  • devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
  • deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell’attività.