Caratteristica di pericolo H14 per i rifiuti

Scritto il 2 apr 2012

Con la conversione in legge del decreto legge 25 gennaio 2012 n.2 recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale è stato stabilito che, in attesa che il Ministero dell’ambiente stabilisca la procedura tecnica per l’attribuzione della caratteristica di pericolo H14 ai rifiuti,  tale caratteristica deve essere attribuita seguendo i criteri previsti dal regolamento ADR.

Legge 24 marzo 2012 n.28

H14 (Ecotossico: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali)

La classificazione delle materie pericolose per l’ambiente acquatico secondo il regolamento ADR è basata su i seguenti elementi:

  • tossicità acuta per l’ambiente acquatico, la proprietà intrinseca di una sostanza di essere nociva ad un organismo acquatico nel corso di un’esposizione di breve durata a quella sostanza nell’ambiente acquatico;
  • tossicità cronica per l’ambiente acquatico, la proprietà intrinseca di una sostanza di essere nociva ad un organismo acquatico nel corso di esposizioni nell’ambiente acquatico che sono determinate in relazione con il ciclo di vita di questi organismi;
  • bioaccumulazione potenziale o effettiva,  s’intende il risultato netto dell’assorbimento, della trasformazione e dell’eliminazione di una sostanza in un organismo attraverso tutte le vie di esposizione (aria, acqua, sedimenti/terreno e alimenti)
  • degradazione (biotica e non biotica) dei composti organici, la decomposizione di molecole organiche in molecole più piccole e alla fine in diossido di carbonio, acqua e sali.
Le sostanze considerate pericolose per l’ambiente acquatico sono quelle che soddisfano i criteri di tossicità acuta 1, tossicità cronica 1 o tossicità cronica 2 illustrati nel regolamento ADR.
Per le sostanze e miscele per cui non esiste nessuna informazione utile l’ADR prevede che possano essere classificate sulla base dei criteri previsti dal regolamento 1272/2008/CE, quindi  una materia o miscela:
  • deve essere classificata come pericolosa per l’ambiente  gli devono essere attribuite le categorie “Acquatica Acuta 1″, Acquatica Cronica 1” o “Acquatica cronica 2” conformemente al Regolamento  1272/2008/CE, o qualora ancora pertinente, le frasi di rischio R50, R50/53 o R51/53 conformemente alle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE;
  • può essere considera come materia non pericolosa per l’ambiente acquatico se non gli devono essere attribuite le categorie o le frasi di rischio citate.