Novità IMDG 2012 – emendamento 36

Scritto il 3 mar 2014

Sono illustrate le principali modifiche presenti nell’IMDG 2012.

Nella lista delle merci pericolose sono state modificate le disposizioni di stivaggio e segregazione di varie merci, per molti  è stata aggiunta la nuova disposizione “protetto da fonti di calore”.

Sono stati aggiunti i nuovi numeri ONU:

  • UN 3497 farina di krill
  • UN 3498 monocloruro di iodio, liquido
  • UN 3499 condensatore
  • UN 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505 prodotto chimico sotto pressione
  • UN 3506 mercurio contenuto in manufatti

Nel capitolo 3.3 sono state inserite le nuove disposizioni speciali 358, 359, 360, 361, 362363,364,365,366 e 965.

Nel capitolo 3.4 relativo alle merci imballate in quantità limitata è stato aggiunto che le merci liquide della classe 8, gruppo di imballaggio II, contenute in imballaggi interni di vetro, di porcellana o di grès devono essere collocate in un imballaggio intermedio compatibile e rigido.

E’ stato aggiunto che la marcatura delle quantità limitate deve essere facilmente visibile, leggibile e capace di resistere all’esposizione alle intemperie senza una sostanziale riduzione della sua efficacia.

E’ stato aggiunto un paragrafo sulla placcatura e marcatura dell’unità di trasporto, riporta i seguenti punti:

  • Se un’unità di trasporto contiene solo merci pericolose imballate in quantità limitata deve essere placcata sui 4 lati con il marchio delle quantità limitate. La marcatura deve essere facilmente visibile, leggibile e deve essere tale che le informazioni siano ancora identificabili sulle unità di trasporto dopo un’immersione di almeno tre mesi in mare.
  • Se un’unità di trasporto contiene sia merci pericolose che merci pericolose imballate in quantità limitate, deve portare solo placche e i marchi previsti per le merci pericolose che non sono imballate in quantità limitate.
  • In tutti i casi, se le merci pericolose imballate in quantità limitate sono degli inquinanti marini, le unità di trasporto devono portare il marchio di inquinante marino.

Nel capitolo 4.1 sono è stato introdotto il paragrafo sui recipienti a pressione di soccorso da utilizzare nel caso in cui ci si trovi ad avere recipienti a pressione danneggiati, difettosi, che perdono o che non sono conformi.

La parte 7 relativa alle operazioni di trasporto è stata radicalmente modificata, in particolare i capitoli che riguardano le disposizioni di stivaggio e segregazione.

Il capitolo 7.1 riguarda le disposizioni generali per lo stivaggio e riporta all’inizio alcune nuove definizioni:

  • Protetto da fonti di calore significa che i colli e le unità di trasporto merci devono essere stivate ad almeno 2,4 m dalla strutture della nave riscaldate quando la temperatura della superficie è suscettibile di superare i 55 °C.
  • Distante dagli alloggi indica che i colli o le unità di trasporto merci devono essere stivate ad una distanza minima di 3 m dagli alloggi, dalle prese d’aria, dai locali dei macchinari e dalle altre aree di lavoro chiuse.
  • Materiale combustibile indica un materiale che può o non può essere una merce pericolosa, che è facilmente infiammabile e supporta la combustione. Esempi di materiali combustibili sono il legno, la carta, la paglia, le fibre vegetali, i prodotti fabbricati con queste materie, il carbone, i lubrificanti e gli oli. Questa definizione non si applica ai materiali di imballaggio e ai paglioli.
  • Sorgenti di accensione potenziali indica, ma non è limitato a, fuochi, scarichi dei macchinari, cappe d’areazione delle cucine, prese elettriche e apparecchiature elettriche, comprese quelli sulle unità di trasporto merci refrigerate o riscaldate a meno che non siano del tipo certificato sicuro.*

E’ stato, poi, inserito un paragrafo sullo stivaggio di imballaggi vuoti, non ripuliti, compresi gli IBC ed i grandi imballaggi, che possono essere stivati sul ponte o sotto il ponte in uno spazio di carico ventilato meccanicamente.

Il capitolo 7.2 riguarda le disposizioni generali per la segregazione e i capitoli successivi sono specifici per il carico e la segregazione nelle unità di trasporto merci (CTU), per lo stivaggio e segregazione sulle navi portacontainer, navi ro-ro, navi generali da carico e navi portachiatte. Nei vari capitoli sono state omesse le illustrazioni sulla segregazione riportate nella circolare MSC. 1/circ. 1440.

Le disposizioni relative alla segregazione all’interno delle unità di trasporto in generale non sono cambiate, a parte le disposizioni di segregazione delle derrate alimentari:

7.3.4.2 Segregazione delle derrate alimentari
7.3.4.2.1 Le merci pericolose che presentano un rischio primario o sussidiario delle classi 2.3, 6.1, 6.2, 7 (ad eccezione dei N. ONU 2908, 2909, 2910 e 2911) e 8 e le merci pericolose che nella colonna (16) della Lista delle merci pericolose hanno un rinvio al 7.3.4.2.1 non devono essere trasportate in un’unità di trasporto che contiene anche derrate alimentari.
7.3.4.2.2 Nonostante le disposizioni del 7.3.4.2.1 le seguenti merci pericolose possono essere trasportate con le derrate alimentari a condizione di essere caricate a più di 3 m dalle derrate alimentari:

  1. le merci pericolose delle classi 6.1 e 8, gruppo di imballaggio III;
  2.  le merci pericolose della classe 8, gruppo di imballaggio II;
  3. tutte le merci pericolose del gruppo d’imballaggio III che presentano un rischio sussidiario della classe 6.1 o 8; e
  4. le merci pericolose che nella colonna (16) della Lista delle merci pericolose hanno un rinvio al 7.3.4.2.2.