Scadenza per le schede dati di sicurezza

Scritto il 21 nov 2012

A partire dal 1 dicembre 2012 le schede dati di sicurezza di tutte le sostanze e miscele immesse nel mercato dovranno essere conformi all’allegato I del Regolamento 453/2010.

La scheda dati di sicurezza deve essere formulata sempre in 16 punti:

  1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
  2. Identificazione dei pericoli;
  3. Composizione/informazioni sugli ingredienti;
  4. Misure di primo soccorso;
  5. Misure antincendio;
  6. Misure in caso di rilascio accidentale;
  7. Manipolazione e immagazzinamento;
  8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale;
  9. Proprietà fisiche e chimiche;
  10. Stabilità e reattività;
  11. Informazioni tossicologiche;
  12. Informazioni ecologiche;
  13. Considerazioni sullo smaltimento;
  14. Informazioni sul trasporto;
  15. Informazioni sulla regolamentazione;
  16. Altre informazioni.
Le prescrizioni relative alle schede dati di sicurezza sono previste dall’art. 31 del Reg. 1907/2066 (Reach), le sanzioni, previste dal D. Lgs. 186/2011, per la fornitura di una scheda dati di sicurezza non conforme agli obblighi previsti dall’art. 31 paragrafi 1,3, 8 e 9 sono comprese tra 10.000,00 e 60.000,00 euro.

Regolamento 453/2010