Autorizzazione unica per impianti di rifiuti

Scritto il 3 set 2011

Autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti (art. 208 D. Lgs. n. 152/2006)

I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti pericolosi o non pericolosi devono presentare una domanda alla Regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

L’autorizzazione contiene almeno i seguenti elementi:

  • i tipi e i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
  • i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell’impianto al progetto approvato;
  • le precauzioni da prendere in materia di sicurezza e igiene ambientale;
  • la localizzazione dell’impianto da autorizzare;
  • il metodo di trattamento e di recupero;
  • le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino del sito;
  • le garanzie finanziarie richieste;
  • la data di scadenza dell’autorizzazione;
  • i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

L’autorizzazione è concessa per un periodo di 10 anni ed è rinnovabile. La domanda di rinnovo deve essere presentata alla regione almeno 180 giorni prima.