La scheda di sicurezza è aggiornata se è compilata in conformità alla normativa vigente, attualmente il Regolamento (UE) 2015/830 e se contiene le più recenti informazioni/dati disponibili sulle sostanze/miscele.
La scheda di sicurezza deve essere aggiornata tempestivamente:
- non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
- quando è stata rilasciata o rifiutata un’autorizzazione;
- quando è stata imposta una restrizione.
La scheda aggiornata deve essere fornita ai destinatari a cui e stato fornito il prodotto nei 12 mesi precedenti.