A partire dal 1° settembre 2025 entra in vigore il Regolamento Delegato (UE) 2024/197, che costituisce il XXI ATP al Regolamento CLP (Reg. 1272/2008).
Tale regolamento modifica la classificazione armonizzata di varie sostanze, tra le quali è presente anche il piombo in polvere e il piombo massivo:
- polvere di piombo (con particelle di diametro < 1 mm)
- piombo massivo (con particelle di diametro ≥ 1 mm)
che diventano entrambi pericolosi per l’ambiente.
Nella classificazione precedente erano classificati come nocivi alla fertilità o al feto (H360FD) e nocivi per i lattanti allattati al seno (H362), pericoli che non comportano l’applicazione della normativa ADR.
Secondo la normativa ADR le sostanze/miscele classificate con indicazioni di pericolo:
- H400 molto tossico per gli organismi acquatici
- H410 molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
- H411 tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
sono soggette all’ADR, quindi leghe metalliche o miscele solide che contengono il piombo nelle suddette forme saranno soggetti all’ADR se la loro concentrazione supererà i limiti previsti dalla normativa ADR.
Secondo la normativa ADR, una miscela diventa pericolosa per l’ambiente se:
- Acuta 1 x M ≥ 25%
- Cronica 1 x M a ≥ 25%
- (M x 10 x Cronica 1) + Cronica 2) ≥ 25%
dove:
- Acuta 1 è la somma delle concentrazioni delle sostanze classificate H400
- Cronica 1 è la somma delle concentrazioni delle sostanze classificate H410
- Cronica 2 è la somma delle concentrazioni delle sostanze classificate H411
Una miscela contenente polvere di piombo diventa soggetta all’ADR, classificata con cronica 2, se contiene una quantità di piombo ≥ 0,025% (essendo il fattore M=100).
Una miscela contenente piombo massivo diventa soggetta all’ADR, classificata con cronica 2, se contiene una quantità di piombo ≥ 0,25% (essendo il fattore M=10).
Questo fa sì che alcune leghe contenenti piombo, quali l’ottone, o miscele solide, saranno soggette alle normative di trasporto delle merci pericolose (ADR, RID, ADN, IMDG, IATA), con classificazione:
- UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.
- Gruppo di imballaggio: III
- classe 9: materie e oggetti pericolosi diversi
Si fa presente che i criteri di classificazione sopra esposti si applicano soltanto alle sostanze e alle miscele, non agli articoli, quindi, gli articoli non sono soggetti all’ADR.
Nel settore delle leghe metalliche sono considerati:
- Articoli: barre, matasse
- Miscele: billette, pani, tornitura, bave di stampaggio, spezzoni o cascami.