M366: esenzione ADR per leghe contenenti piombo

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L’Italia ha sottoscritto l’accordo Multilaterale M366 dell’8 agosto 2025 che si applica alle leghe metalliche assegnate al numero ONU 3077 “Materia pericolosa per l’ambiente, solida, n.a.s.”, gruppo di imballaggio III contenenti piombo nelle seguenti forme e concentrazioni:

  1. ≥0,25% di piombo massiccio (diametro delle particelle ≥ 1 mm);
  2. ≥0,025% di piombo in polvere (diametro delle particelle < 1 mm).

Queste leghe metalliche possono essere trasportate senza essere soggette all’accordo ADR, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. non soddisfano i criteri di alcuna classe diversa dalla Classe 9;
  2. le leghe metalliche sono poco solubili in acqua;
  3. sono trasportate:
  4. in imballaggi, IBC e grandi imballaggi conformi alle disposizioni generali dei punti 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8 (non serve che siano omologati) e resistenti alle polveri e all’acqua o dotati di un rivestimento resistente alle polveri e all’acqua; oppure
  5. alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2.

Una copia dell’accordo M366 deve essere tenuta a bordo dell’unità di trasporto.

Link all’accordo Multilaterale M366