Scheda dati di sicurezza

Studio Carbas offre alle aziende la consulenza per:

  • l’aggiornamento delle Schede Dati di Sicurezza in conformità con il Regolamento (UE) n. 2020/878 del 18 giugno 2020;
  • la predisposizione dell’etichetta delle sostanze e miscele pericolose;
  • la verifica se le schede di sicurezza dei prodotti acquistati sono a norma di legge.

La scheda di sicurezza deve essere fornita nella lingua ufficiale dello stato in cui la sostanza o la miscela viene immessa.

La scheda deve essere consegnata al destinatario della sostanza o della miscela entro la data di fornitura della sostanza o della miscela.

Obbligo di fornitura della scheda dati di sicurezza

Un fornitore deve trasmettere la scheda di sicurezza di una sostanza o di una miscela al destinatario della sostanza/miscela  quando:

  • la sostanza o la miscela sono classificate come pericolose secondo la normativa vigente (Regolamento n.1272/2008);
  • quando la sostanza è PBT (persistente, bioaccumulabile e tossica) o vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile);
  •  quando è inclusa nell’elenco delle sostanze candidate (candidate list) per motivi diversi dai precedenti.

Il fornitore deve consegnare la scheda di sicurezza su richiesta del destinatario quando la sostanza/miscela non è pericolosa, ma contiene:

  • sostanze che presentano pericolosi per la salute o per l’ambiente in conc. ≥ 1% in peso (02% per i preparati gassosi);
  • sostanze PBT o vPvB in conc. ≥ 0,1% in peso per preparati  non gassosi;
  • sostanze per le quali la normativa comunitaria fissa dei limiti di esposizione nel luogo di lavoro.