ADR 2015: il trasporto dei rifiuti di pile al litio

Scritto il 14 nov 2014

Per  le pile e batterie al litio (UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091) avviate a smaltimento o riciclaggio si deve applicare la disposizione speciale 377 oppure la 636.

La disposizione speciale 377 stabilisce che le pile e batterie al litio di qualsiasi tipo, mischiate o meno con altre batterie non al litio, possono essere imballate in conformità con l’istruzione d’imballaggio P909 e i colli devono recare l’iscrizione: “PILE AL LITIO PER LO SMALTIMENTO” o “PILE AL LITIO PER IL RICICLAGGIO” oltre alle altre etichette e iscrizioni previste dall’ADR.

Le batterie danneggiate o difettose devono essere trasportate in conformità con la disposizione speciale 376 e imballate in conformità alle istruzioni d’imballaggio P908 o LP904.

Con l’istruzione d’imballaggio P909 si devono attuare le disposizioni supplementari 1 e 2 che stabiliscono che le pile e le batterie devono essere progettate o imballate in modo da evitare corto-circuiti o un pericoloso sviluppo di calore, attuando, ad esempio:

  • la protezione individuale dei terminali delle batterie;
  • un imballaggio interno per impedire qualsiasi contatto tra le pile e le batterie;
  • le batterie con terminali incassati progettati in maniera da proteggere dai corto-circuiti;
  • l’utilizzo di un’imbottitura di materiale non combustibile e non conduttivo per riempire gli spazi vuoti tra le pile o le batterie nell’imballaggio.

Secondo la disposizione speciale 636, invece, le pile e le batterie al litio ionico e le pile e le batterie al litio metallico, che soddisfano i seguenti requisiti:

  • con massa lorda non supera 500 g per unità;
  • pile al litio ionico con energia nominale ≤ 20 Wh;
  • batterie al litio ionico con energia nominale ≤ 100 Wh;
  • pile al litio metallico con litio ≤ 1 g;
  • batterie al litio metallico ≤  2 g;

contenute o meno in un dispositivo, raccolte e presentate al trasporto in vista della loro eliminazione, mischiate o meno con pile o batterie non al litio, fino agli impianti intermedi di trattamento, non sono sottoposte alle disposizioni dell’ADR, ivi compresa la disposizione speciale 376 (per pile al litio danneggiate/difettose), se soddisfano le seguenti condizioni:

  • sono rispettate le disposizioni dell’istruzione d’imballaggio P909, ad eccezione delle disposizioni supplementari 1 e 2;
  • è attuato un sistema di qualità che garantisca che la quantità totale di pile e batterie al litio per unità di trasporto non superi 333 kg;
  • i colli rechino l’iscrizione “PILE AL LITIO PER LO SMALTIMENTO” o “PILE AL LITIO PER IL RICICLAGGIO”.

In questo caso non è necessario applicare le disposizioni supplementari d’imballaggio 1 e 2 e attuare la disposizione speciale 376 sulle pile e batterie al litio danneggiate/difettose.