Esenzione nomina consulente ADR per lo speditore dal 2025

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Nel documento ECE/TRANS/WP.15/AC.1/166, il gruppo di esperti del comitato europeo del trasporto merci pericolose ha accettato la proposta di modifica da parte del Regno Unito relativa al paragrafo 1.8.3.2. b) che entrerà in vigore con l’edizione 2025 dell’ADR.

Il testo del paragrafo 1.8.3.2 sarà così modificato:

Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:
a) Riservato
b) le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero
c) che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, spedizioni, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente spedizioni, trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.

Fino a quando la nuova disposizione non verrà recepita nell’ADR 2025 e poi nella normativa italiana, rimane l’obbligo di nominare il consulente per gli speditori di quantitativi piccoli o occasionali di merci pericolose o di rifiuti pericolosi.

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