Trasporto gas tossici

Scritto il 19 mar 2013

Con la pubblicazione del D.M. 31 luglio 2012 che modifica il regio decreto 147/1927 per quanto riguarda l’autorizzazione alla custodia e conservazione dei sali di cianuro nei bagni galvanici, è stato modificato anche l’allegato 3 del decreto del Ministro dell’interno del 9 maggio 1927 relativo alle condizioni di sicurezza dei trasporti dei gas tossici.

Per il trasporto su strada, per ferrovia e per via navigabile si deve fare riferimento al D. Lgs. 35/2010 recepimento della direttiva 2008/68/CE, per il trasporto via mare al DPR 134/2005, per il trasporto aereo al decreto dirigenziale 16/1996. Per quanto riguarda il trasporto su strada viene, quindi, meno l’obbligo di effettuale il trasporto sotto la vigilanza di una persona abilitata all’impiego dei gas tossici.

Nell’ambito di un trasporto internazionale stradale, una ditta con sede in Italia, destinataria o speditrice di gas tossici soggetti a “licenza al trasporto” per mezzo di un vettore straniero, non avente sede legale o filiale in Italia e non iscritto all’albo nazionale degli Autotrasportatori, deve comunicare cinque giorni prima del trasporto, via fax o via telematica, all’Autorità di pubblica sicurezza, competente per territorio, le informazioni di cui all’allegato 2.

DM 31/07/2012
Allegato 2
Circolare  Ministero della salute 7/2/2012 n. DGPRE/3371-P